Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

art. 1 – Il Circolo Fotografico Paullese – CFP – é una libera Associazione a carattere locale, senza fini di lucro, costituita il 18 Gennaio 2008.
Al CFP è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.
L’Associazione ha sede legale in [OMISSIS] Paullo.
I trasferimenti della sede legale potranno essere effettuati, su proposta del Consiglio, approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

art. 2 – Scopi della Associazione sono:

  • riunire tutti i fotografi che sono interessati a far progredire le loro conoscenze fotografiche;
  • promuovere standard piu’ elevati e un appassionato apprezzamento della fotografia;
  • fornire valutazioni costruttive, suggerimenti utili e incoraggiamento per i principianti;
  • informare e fornire studi a beneficio di tutti i membri;
  • mantenere informati di tutti i nuovi processi e delle tecniche all’avanguardia;
  • incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l’organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione, a soci e a terzi, di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico;
  • coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi;

SOCI

art. 3 – I soci si dividono in ordinari, juniores, sostenitori e onorari. L’appartenenza all’una o all’altra categoria di soci, secondo quanto descritto nel presente articolo e nell’articolo seguente, non pregiudica l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti in capo a tutti i soci maggiori di età.
Ciascun associato conserva la propria autonomia nei confronti del CFP, ad eccezione di quanto concerne l’organizzazione di manifestazioni per le quali sia stata richiesta ed ottenuta l’approvazione dell’associazione.

art. 4 – Sono:

  • soci ordinari i singoli fotoamatori, riuniti e non in associazioni, i quali abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione al CFP.
  • soci juniores i fotoamatori di età inferiore ai ventuno anni, riuniti e non in associazioni, che abbiano chiesto ed ottenuto a tale titolo l’iscrizione CFP. Essi godono dell’incentivo di una minor quota associativa e di altri eventuali incentivi deliberati dal Consiglio.
  • soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio, al sostegno economico delle iniziative del CFP.
  • soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio abbia attribuito, con specifica motivazione, questo titolo di merito.
  • I soci sostenitori ed onorari costituiscono il “gruppo benemerito” del CFP, ma per questo non acquisiscono particolari diritti oltre quanto previsto dal presente Statuto.

art. 5 – L’adesione al CFP comporta il versamento annuale anticipato, entro il 31 gennaio di ogni anno, della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio.
I soci onorari e i soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa.

art. 6 – La qualifica di socio si intende conferita a tempo indeterminato, è intrasmissibile e inalienabile, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall’Assemblea Ordinaria dei soci a causa di motivata ragione.
La quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile.
I soci, in caso di motivi di particolare gravità, possono essere sospesi dal Consiglio, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, fino alla decisione dell’Assemblea dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 7 – L’Assemblea è costituita, oltre che dai soci onorari e sostenitori, dai soci ordinari, juniores ed in regola con il versamento della quota annuale nei termini previsti dall’art. 5. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

art. 8 – A ciascun socio effettivo, e a ciascun socio ordinario, juniores, sostenitore e onorario, maggiore d’età spetta un voto.
I soci ordinari, juniores, sostenitori e onorari iscritti se personalmente presenti in assemblea, possono votare di persona. Se non personalmente presenti in assemblea, possono farsi rappresentare nel voto da qualsiasi altro socio CFP munito di delega scritta.
Tutti i votanti devono essere in regola con le norme associative di cui all’art. 5.
Ogni persona fisica non può ricevere più di cinque deleghe.
Le votazioni per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio, del Revisore dei Conti e la revoca della qualifica di socio, su proposta del Collegio dei Probiviri, vengono effettuate a scrutinio segreto.
Le altre votazioni assembleari sono effettuate a scrutinio palese o, in casi particolari e su decisione del Presidente dell’Assemblea, per appello nominale.

art. 9 – L’Assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente e due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario dell’Assemblea.

ASSEMBLEA ORDINARIA

art. 10 – L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio, in sede appositamente prescelta, entro il mese di giugno di ogni anno o comunque tutte le volte che si debba procedere al rinnovo totale delle cariche sociali, con avviso spedito per mezzo di posta elettronica e pubblicato sull’organo ufficiale di informazione (circolofotografico.org) non oltre il mese precedente a quello dell’assemblea.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di più della metà dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

art. 11 – L’Assemblea Ordinaria ha in particolare il compito di:

  • esaminare ed approvare la relazione sulle attività del CFP, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali;
  • eleggere, alla scadenza del loro mandato, il Presidente, i membri del Consiglio , del Revisore dei Conti;
  • ratificare le quote associative deliberate dal Consiglio e disporre eventuali conguagli;
  • revocare la qualifica di socio;
  • deliberare sulle responsabilità dei componenti i vari organi del CFP;
  • ratificare i regolamenti disposti dal Consiglio;
  • discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria può eleggere, su proposta del Consiglio, un “Presidente ad Honorem”.
L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

art. 12 – L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio con le modalità dell’Assemblea Ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto, o quando lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

PRESIDENTE

art. 13 – Il Presidente del CFP rappresenta giuridicamente il Circolo secondo le vigenti norme di legge.
Viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, in seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
La votazione per l’elezione del Presidente viene effettuata con scheda separata ed anticipatamente a quella per le altre cariche.
Dirige la politica generale del Circolo e ne è responsabile.
Presiede il Consiglio, adotta provvedimenti d’urgenza.
Concede onorificenze e patrocini.
Concede deleghe per particolari compiti o funzioni.
Dura in carica due anni.
Ha il compito di:

  • coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio;
  • curare la tenuta dei libri sociali;
  • curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo del Revisore dei Conti la situazione contabile;
  • curare l’organizzazione e la documentazione delle attività;
  • dirigere, organizzare e controllare i servizi di Sede.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza di quest’ultimo dal Membro del Consiglio con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso, valorizzata dall’anzianità di iscrizione al CFP.

CONSIGLIO

art. 14 – Il Consiglio è costituito da cinque membri: il Presidente del CFP ed altri quattro membri eletti con votazione separata.
Il Consiglio dura in carica due anni.
Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, non sussista nei loro confronti un procedimento all’esame del Collegio dei Probiviri e siano in regola con le quote associative entro i termini di cui all’art. 5.
Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti.
In caso di parità si procederà alle nomine in base all’anzianità di iscrizione al CFP, con i dati in possesso della Segreteria.

art. 15 – Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il Vicepresidente.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, dietro convocazione trasmessa almeno quindici giorni prima della data prevista, su invito del Presidente o di più della metà dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri.
Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri non hanno facoltà di delega.
Il Consiglio destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni.
In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti provvisoriamente dai primi esclusi che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i Consiglieri mancanti tra coloro che, si erano candidati. Il loro incarico decade con quello del Consiglio nel quale subentrano.
Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea nel termine di novanta giorni e nei modi previsti dall’art. 10 perché vengano eletti i membri mancanti; le candidature dovranno pervenire sessanta giorni prima della data assembleare ed essere comunicate ai soci a mezzo pubblicazione sull’Organo Ufficiale.
Se viene a mancare tutto il Consiglio, il Revisore dei Conti compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca, nei modi e nei tempi previsti dal comma precedente, l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consigli.
I componenti il Consiglio sono responsabili verso il CFP secondo le norme del Codice Civile in tema di mandato.

art. 16 – Il Consiglio ha il compito di:

  • nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
  • definire i programmi del CFP, secondo le finalità di cui all’art. 2;
  • redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli;
  • emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
  • ratificare l’iscrizione di nuovi soci;
  • disporre la sospensione ed il deferimento di soci al Collegio dei Probiviri.

I Consiglieri, oltre a rappresentare il CFP, ove necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso alla direzione e responsabilità nell’ambito delle attività federative.

REVISORE DEI CONTI

art. 17 – Il Revisore dei Conti dura in carica due anni.
Non può essere Revisore dei Conti coloro che sono parenti od affini del Presidente o dei Consiglieri e coloro nei confronti dei quali sussista un procedimento all’esame del Collegio dei Probiviri.
Il Revisore dei Conti ha i seguenti compiti:

  • controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell’assemblea dei Soci;
  • redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale, da presentare all’Assemblea dei Soci;
  • procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all’anno, o su richiesta del Presidente, o del Vicepresidente o di almeno tre Consiglieri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 18 – Il Collegio dei Probiviri è composto dai tre membri effettivi più anziani.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

  • valutare l’esistenza di violazioni del presente Statuto;
  • intervenire quale conciliatore nelle controversie;
  • proporre al giudizio del Consiglio Nazionale l’applicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti e nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi del CFP.

VICEPRESIDENTE

art. 19 – Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio tra i propri membri, su proposta del Presidente.
Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.
Decade alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

RIMBORSI SPESE – COMPENSI

art. 21 – A tutte le cariche CFP, ai componenti degli Organi Collegiali, ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio, e comunque in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.

NORME FINALI

art. 22 – Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il CFP ed uno o più soci, e non composta amichevolmente dal Collegio dei Probiviri, unico foro competente sarà quello della città dove ha sede l’Associazione.

art. 23 – L’attività del CFP è prevista fino al 31/12/2100 salvo proroga od anticipato scioglimento.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 24 – L’iscrizione al CFP implica l’accettazione integrale del presente Statuto.
Il Consiglio è demandato ad emanare appositi Regolamenti di attuazione dello Statuto.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.